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Art. 40abis

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. La conduzione sotto l’effetto dell’alcol è vietata per chiunque partecipi alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale se:
    1. presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o superiore;
    2. presenta una concentrazione di alcol nell’alito di 0,05 mg/l o superiore; oppure
    3. ha nell’organismo una quantità di alcol che determina la concentrazione di alcol nel sangue di cui alla lettera a.
    2I valori limite di cui all’articolo 40a capoverso 1 si applicano nel caso di: a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia o di altri servizi di soccorso di milizia; b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto

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