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Art. 166a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. I fanali d’albero disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18a possono essere lasciati immutati.
  2. I fanali di poppa delle imbarcazioni sportive e di quelle da diporto disposti conformemente alle previgenti disposizioni dell’articolo 18a possono essere lasciati immutati.
  3. La potenza ammissibile per i natanti determinata sulla base della definizione di cui all’articolo 2 lettera b numero 2 secondo trattino nella versione del 1° dicembre 20071può essere mantenuta invariata.

Footnotes

  1. RU 2007 2275

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