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Art. 155a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. I contratti d’assicurazione sulla responsabilità civile e le successive modifiche devono essere comunicati all’Ufficio federale dei trasporti.
  2. L’UFT può esigere che l’ammontare della copertura assicurativa sia aumentato, qualora questa sia manifestamente insufficiente.

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