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Art. 148k

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale

La documentazione tecnica di cui agli articoli 7 paragrafo 2 e 25 nonché all’allegato IX ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto1o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.

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