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Art. 147a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale

Qualsiasi persona che lavora a bordo di un impianto galleggiante deve disporre di un mezzo di salvataggio individuale. Inoltre, se l’impianto è stazionato al largo, per le persone che lavorano a bordo deve essere a disposizione una barca a remi o a motore con un numero sufficiente di posti.

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