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Art. 146a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. Il numero e il peso delle ancore, il diametro e la lunghezza della catena dell’ancora devono corrispondere alle prescrizioni di una società di classificazione riconosciuta dall’Ufficio federale dei trasporti.
  2. L’autorità competente può permettere una riduzione massima del peso dell’ancora di prua del 50 per cento per natanti circolanti su laghi, se il peso previsto per l’ancora è stato determinato secondo una prescrizione che presuppone acque correnti. L’autorità competente può richiedere l’allungamento della catena dell’ancora. Non è ammessa la somma di più riduzioni di peso grazie all’impiego di ancore ad alta tenuta.
  3. L’estremità della catena dell’ancora deve essere saldamente fissata allo scafo del natante.

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