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Art. 142d

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale

L’organizzazione dell’esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell’impresa di navigazione e allo stato tecnico dei battelli, degli impianti galleggianti, degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari e dei vettori energetici utilizzati; deve inoltre garantire la manutenzione.

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