Torna alla legge

Art. 142b

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. Il proprietario o il detentore è tenuto a fornire in ogni momento informazioni e a presentare tutta la documentazione pertinente ai rappresentanti dell’autorità competente, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e agli impianti galleggianti.
  2. Il proprietario o il detentore deve coadiuvare gratuitamente i rappresentanti dell’autorità competente e i periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.