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Art. 134a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe, i gommoni, le tavole per lo stand-up-paddling idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un invaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell’articolo 134.1
  2. A bordo di attrezzature nautiche idonee alla competizione impiegate su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso recare, al posto dei mezzi di salvataggio di cui all’articolo 134, l’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento.
  3. Sono considerati equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento i giubbotti di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN ISO 12402-5:2006 nella versione del novembre 20062.
  4. L’equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento deve corrispondere alla taglia di chi lo indossa.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  2. La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

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