747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
Ogni natante dev’essere fornito di un impianto di governo dal funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.1
Le deviazioni angolari del timone devono essere limitate nella misura in cui lo esige la sicurezza d’esercizio.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). ↩
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