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Art. 109a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. Il livello massimo di pressione sonora di imbarcazioni sportive con un solo motore la cui la potenza nominale è uguale o inferiore a 10 kW non deve essere superiore a 67 dB(A).
  2. Per le imbarcazioni sportive dotate di due o più motori la cui la potenza nominale di un singolo motore è uguale o inferiore a 10 kW il valore limite può essere innalzato di 3 dB(A).
  3. Il livello massimo di pressione sonora di natanti, eccettuate le imbarcazioni sportive di cui ai capoversi 1 e 2, non deve essere superiore a 72 dB(A).

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