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Art. 107a

747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
  1. Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1–4 e 122–129 non si applicano alle imbarcazioni sportive, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 15.1
  2. L’articolo 125 (Impianto elettricho) non si applica alle imbarcazioni da diporto con tensioni fino a 24 V.
  3. L’articolo 132 capoverso 2 (Attrezzatura minima) non si applica alle imbarcazioni sportive o alle imbarcazioni da diporto motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte di cui all’articolo 25 capoverso 1 o all’articolo 25 capoverso 2 lettera d.2
  4. 3
  5. e64

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

  3. Abrogato dal n. I dell’O del 2 mag. 2007, con effetto dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275).

  4. Abrogati dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU 2014 261).

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