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Art. 44

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente guasta un impianto di trasporto in condotta e con ciò, in particolare cagionando un inquinamento o altro dannoso perturbamento delle acque aperte o del sottosuolo, mette scientemente in pericolo la vita o la salute delle persone o cosa altrui di notevole valore, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
  2. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta d’interesse pubblico è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, sempreché non sia applicabile il capoverso 1.
  3. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se l’autore ha agito per negligenza.

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