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Art. 39

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. L’azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni1concernenti gli atti illeciti.
  2. Il regresso tra le persone civilmente responsabili d’un evento dannoso e il regresso dell’assicuratore si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata interamente fornita e il responsabile è noto.

Footnotes

  1. RS 220

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