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Art. 36

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale

La sospensione e la cessazione dell’assicurazione devono essere notificate dall’assicuratore all’Ufficio federale. Esse hanno effetto 30 giorni dopo che questa ne abbia avuto notizia, sempreché nel frattempo non sia stata stipulata una nuova assicurazione.

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