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Art. 33

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. Se per l’esercizio di un impianto di trasporto in condotta, ovvero per un difetto o una manipolazione difettosa d’un simile impianto non in esercizio, una persona rimane uccisa o lesa nella salute, oppure è recato un danno materiale, l’impresa ne è responsabile. Se l’impianto non gli appartiene, il proprietario risponde con lui solidalmente.
  2. L’impresa o il proprietario è liberato dalla responsabilità qualora provi che il danno è stato cagionato da evento naturale straordinario, da avvenimento bellico o da colpa grave del danneggiato, sempreché non vi sia colpa da parte sua o di persona per la quale debba rispondere.
  3. La responsabilità per danni alla merce trasportata si determina secondo le norme del Codice delle obbligazioni1.

Footnotes

  1. RS 220

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