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Art. 32

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. Quando l’impianto cessi d’essere stagno, l’impresa deve prendere immediatamente tutte le misure opportune per evitare o restringere il danno e rimuovere al più presto il danno o il pericolo di danni.
  2. L’Ufficio federale e il posto d’allarme designato dal Governo cantonale ne devono essere avvisati senza indugio.

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