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Art. 30

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. Per l’esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l’autorizzazione dell’Ufficio federale.
  2. L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se:
    1. l’impianto di trasporto in condotta è conforme alla presente legge, alle disposizioni d’esecuzione e all’approvazione dei piani;
    2. l’impresa dispone del personale necessario per un esercizio sicuro dell’impianto e per la riparazione immediata dei danni;
    3. è stata conclusa l’assicurazione di responsabilità civile prescritta.

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