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Art. 28

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale

La costruzione e la modifica di edifici e impianti di terzi può essere autorizzata unicamente previo consenso dell’Ufficio federale, se:

  1. incrocia impianti di trasporto in condotta;
  2. potrebbe compromettere la sicurezza d’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.

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