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Art. 23

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. Con l’approvazione dei piani l’Ufficio federale decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
  2. L’approvazione dei piani decade se entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. Per gravi motivi, l’Ufficio federale può prorogare adeguatamente la durata di validità dell’approvazione.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 78 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197,1069; FF 2001 FF 2001 3764).

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