Torna alla legge

Art. 20

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale

Le imprese di trasporto in condotta devono presentare ogni anno all’Ufficio federale1il rapporto di gestione, con il conto annuale e il bilancio, e fornire alla stessa le indicazioni statistiche necessarie.

Footnotes

  1. Nuova denominazione giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.