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Art. 11

746.1LITCFederal Act1 mar 1964Fonte originale
  1. L’impresa è legittimata, mediante un’equa indennità, a incrociare le vie di comunicazione, sempreché, durante e dopo l’esecuzione dell’incrocio, siano presi i provvedimenti di sicurezza per evitare ogni disturbo al traffico e non sia pregiudicata la pianificazione delle vie di comunicazione. Durante la costruzione dell’incrocio, il traffico può essere limitato solo nella misura in cui sia necessario alla realizzazione dei lavori.1
  2. Le controversie circa l’adempimento delle condizioni stabilite nel capoverso 1 e l’ammontare dell’indennità sono decise secondo la LEspr.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071, 3124; FF 1998 2029).

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