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Art. 7

744.21LIFFederal Act20 lug 1951Fonte originale
  1. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese.
  2. Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione dei veicoli a motore.
  3. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

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