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Art. 3

744.21LIFFederal Act20 lug 1951Fonte originale
  1. Le disposizioni della legislazione federale concernenti la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e la loro liquidazione forzata sono applicabili alle imprese disciplinate dalla presente legge.
  2. Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all’esercizio elettrico.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. II 19 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 55975629;FF 2005 2183, 2007 2457).

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