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Art. 17

744.21LIFFederal Act20 lug 1951Fonte originale
  1. 1
  2. In caso d’inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o della concessione, o qualora la concessione sia divenuta priva d’oggetto, il Dipartimento potrà ritirare la concessione senza corrispondere indennità al titolare di essa. Il Governo del Cantone sarà sentito in precedenza.

Footnotes

  1. Abrogato dall’art. 96 cpv. 1 n. 9 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie, con effetto dal 1° lug. 1958 (RU 1958 347; BBl 1956 I 213 ediz. ted.; FF 1956 I 205 ediz. franc).

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