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Art. 14

744.21LIFFederal Act20 lug 1951Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l’esame dei conducenti di filobus.
  2. La licenza di condurre è rilasciata dall’autorità cantonale competente.
  3. Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all’autorità di vigilanza.

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