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Art. 1

744.21LIFFederal Act20 lug 1951Fonte originale
  1. La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus).
  2. Per filobus, nel senso della presente legge, s’intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l’applicazione della presente legge.
  3. Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus.

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