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Preamble

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 4, 4 capoverso 1, 8 capoverso 5, 9 capoverso 5, 11 capoverso 3, 26 e 27 della legge del 23 giugno 20061sugli impianti a fune (LIFT);
visti gli articoli 7 capoverso 2, 18 capoverso 2, 43 e 63 della legge
del 20 marzo 20092sul trasporto di viaggiatori (LTV);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953sugli ostacoli tecnici
al commercio,4 ordina:

Footnotes

  1. RS 743.01

  2. RS 745.1

  3. RS 946.51

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

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