Torna alla legge

Art. 4a

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Necessitano di un’autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LTV:
    1. le sciovie;
    2. i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento;
    3. altri impianti, alle condizioni menzionate all’articolo 7 dell’ordinanza del 4 novembre 20091sul trasporto di viaggiatori.
  2. L’autorizzazione non può essere rilasciata se:
    1. vi si oppongono interessi pubblici rilevanti della Confederazione, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di foreste, di protezione della natura e del paesaggio, di protezione del paese oppure di difesa nazionale; oppure
    2. l’impianto entra in rilevante concorrenza con imprese di trasporto concessionarie.
  3. Di regola l’autorizzazione viene rilasciata insieme all’autorizzazione di costruzione. Deve essere rilasciata al più tardi insieme all’autorizzazione di esercizio.

Footnotes

  1. RS 745.11

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.