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Art. 47d

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Una persona che svolge attività rilevanti per la sicurezza è considerata incapace di prestare servizio per influsso alcolico (ebrietà) se:
    1. presenta una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,50 per mille; oppure
    2. ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,50 per mille.
  2. È considerata qualificata ai sensi dell’articolo 87 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie (Lferr) una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,80 per mille.
  3. Una persona è considerata incapace di prestare servizio per influsso di stupefacenti se presenta valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite:
    1. cannabis (tetraidrocannabinolo) 1,5 µg/L
    2. eroina/morfina (morfina libera) 15µg/L
    3. cocaina 15µg/L
    4. amfetamina 15µg/L
    5. metamfetamina 15µg/L
    6. MDEA (metilendiossietilamfetamina) 15µg/L
    7. MDMA (metilendiossimetilamfetamina) 15µg/L
  4. L’UFT emana una direttiva concernente la prova della presenza di alcol e altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio.2
  5. La presenza attestata di una o più delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l’incapacità di prestare servizio se la persona è in grado di provare che assume tali sostanze su prescrizione medica.
  6. L’impresa di trasporto a fune può prevedere disposizioni di diritto del lavoro più rigide per il consumo di alcol.

Footnotes

  1. RS 742.101

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831).

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