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Art. 41

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. L’impresa di trasporto a fune è responsabile degli aspetti dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto a fune rilevanti per la sicurezza.
  2. L’organizzazione dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto a fune (organizzazione dell’esercizio) è adeguata alle dimensioni, alle particolarità tecniche dell’impianto e ai rischi legati alla sua ubicazione; garantisce inoltre uno svolgimento impeccabile dei compiti.

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