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Art. 3a

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Gli obblighi degli operatori economici riportati di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento UE sugli impianti a fune1:
    1. fabbricanti: articolo 11;
    2. mandatari: articolo 12;
    3. importatori: articolo 13;
    4. distributori: articolo 14.
  2. I casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori sono retti dall’articolo 15 del regolamento UE sugli impianti a fune.
  3. L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di vigilanza è retta dall’articolo 16 del regolamento UE sugli impianti a fune.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.

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