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Art. 35

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Prima del rilascio dell’autorizzazione è possibile annunciare pubblicamente la data della messa in esercizio solo a condizione di menzionare esplicitamente che la relativa autorizzazione non è ancora stata ottenuta.
  2. L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione non è vincolata da tale annuncio.

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