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Art. 22

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. La concessione può essere modificata alle condizioni cui sottostà il suo rilascio.
  2. L’UFT stabilisce caso per caso l’ampiezza della documentazione da accludere alla domanda.
  3. Un aumento della capacità oraria inferiore al 30 per cento e alle 300 persone non è considerato come una modifica.
  4. Non è necessaria una modifica della concessione se, per al massimo un anno, la prestazione di trasporto è fornita del tutto o in parte con un mezzo di trasporto diverso da quello previsto nella concessione. Su richiesta, l’UFT può prorogare il termine.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

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