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Art. 18

743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. .1
  2. Una volta approvati i piani, l’UFT può autorizzare l’inizio immediato della costruzione dell’impianto o di parti dell’impianto, purché:2
    1. 3 non vi siano opposizioni inevase;
    2. il Cantone interessato e i servizi competenti della Confederazione non abbiano sollevato obiezioni; e
    3. l’inizio dei lavori non comporti alcuna modifica irreversibile.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

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