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Art. 26

743.01LIFTFederal Act1 gen 2007Fonte originale

Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate, emana le disposizioni d’esecuzione. Emana inoltre prescrizioni concernenti:

  1. la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli impianti a fune;
  2. la procedura atta a verificare la conformità degli impianti a fune, delle componenti di sicurezza e dei sottosistemi con i requisiti essenziali;
  3. la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettuare le valutazioni di conformità.

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