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Art. 24f

743.01LIFTFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Il Consiglio federale:
    1. fissa l’alcolemia a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 24a (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;
    2. può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l’idoneità a prestare servizio, la concentrazione nel sangue a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l’inidoneità a prestare servizio ai sensi dell’articolo 24a ;
    3. emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 24b cpv. 2), la procedura per l’analisi alcolemica dell’alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l’ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;
    4. può prescrivere che per l’accertamento di una dipendenza che riduce l’idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l’articolo 24b capoversi 2 e 3;
    5. stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l’articolo 24d lettera a.
  2. Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.

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