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Art. 24d

743.01LIFTFederal Act1 gen 2007Fonte originale

L’ordine e l’esecuzione di misure secondo gli articoli 24a e 24b competono:

  1. alle persone o unità aziendali designate dalle imprese di trasporto a fune;
  2. alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;
  3. all’UFT;
  4. alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a–c.

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