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Art. 26b

742.31LFFSFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Al fine di ridurre l’indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale di 850 milioni di franchi pari all’ammontare dei contributi di copertura versati durante gli esercizi 2020–2022 nel traffico a lunga distanza.
  2. Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il DATEC, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico, che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all’apporto di capitale.
  3. Per quanto concerne l’apporto di capitale, le FFS sono esonerate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

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