Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall’azienda federale.
Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d’apertura delle FFS;
il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante;
il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l’ufficio di revisione e approva il preventivo;
il consiglio d’amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell’azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo.
Entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.1
Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d’impiego esistenti.
Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d’emissione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2055 104;FF 2023 2204). ↩
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