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Preamble

742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie (Lferr);
visto l’articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge del 24 giugno 19022sugli impianti elettrici (LIE);
visto l’articolo 9 della legge del 29 marzo 19503sulle imprese filoviarie,4 ordina:

Footnotes

  1. RS 742.101

  2. RS 734.0

  3. RS 744.21

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

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