Torna alla legge

Art. 5bbis

742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) può rilasciare certificati di sicurezza validi in Svizzera se un accordo internazionale lo prevede.
  2. Le domande di rilascio di certificati di sicurezza che abbiano validità in Svizzera e in almeno un suo Paese confinante devono essere presentate all’ERA.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.