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Art. 5b

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

(art. 8d cpv. 1 lett. b Lferr)

  1. La copertura assicurativa è sufficiente se l’impresa:
    1. attesta di essere assicurata per un importo pari ad almeno 100 milioni di franchi totali per sinistro e l’importo è disponibile almeno due volte per ogni anno civile; oppure
    2. presenta garanzie equivalenti.
  2. Se la copertura assicurativa si estingue prima della data indicata nel certificato assicurativo, nel contratto d’assicurazione la compagnia d’assicurazione s’impegna a coprire le pretese di risarcimento secondo le disposizioni dello stesso fino al momento della revoca dell’autorizzazione, ma al massimo per 15 giorni dopo che l’UFT è stato informato della fine del contratto. Come data della revoca vale il giorno in cui è passata in giudicato la decisione di revoca.

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