742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Per il traffico commissionato sulla base dell’ordinanza del 18 dicembre 19951sulle indennità, i prezzi delle tracce validi all’entrata in vigore della presente ordinanza e le indennità per le attuali stazioni e tratte comuni rimangono in vigore fino al cambiamento d’orario nel 1999. Il termine ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a è applicato per la prima volta all’anno d’orario 2001/2002.
Per le imprese di trasporto che prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza impiegavano i propri veicoli su tratte estere, la domanda di rilascio di un’autorizzazione per l’accesso alla rete è trattata come la domanda di rinnovo di detta autorizzazione. L’UFT accorda un termine da sei a 24 mesi per i necessari adeguamenti risultanti dal nuovo diritto. Durante questo termine non è ancora necessario un certificato di sicurezza.
Footnotes
[RU 1996 443,2747; 1999 1070art. 28 n. 1.RU 2009 5981art. 26 lett. a]. Vedi ora l’O del 14 ott. 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (RS 742.120 ). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.