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Art. 19d

742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Qualora un’impresa di trasporto ferroviario rinunci in singoli giorni all’utilizzazione di una traccia attribuitale in via definitiva o di sue parti, al posto del prezzo della traccia si applica una rimunerazione. Quest’ultima copre in particolare i costi amministrativi generati e contribuisce alla copertura dei costi fissi.1
  2. La rimunerazione in caso di cancellazione corrisponde al prezzo di base per traccia di cui all’articolo 19 capoverso 3 lettere a–c moltiplicato per i seguenti fattori:
    1. 0,2 in caso di rinuncia con preavviso superiore a 60 giorni;
    2. 0,5 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 60 e 31 giorni;
    3. 0,7 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 30 e 5 giorni;
    4. 0,8 in caso di rinuncia con preavviso compreso tra 4 giorni e le 24 ore precedenti la partenza prevista;
    5. 1 in caso di rinuncia durante le 24 ore precedenti la partenza prevista;
    6. 2 in caso di rinuncia dopo l’ora di partenza prevista.2
  3. Su tratte saturate (art. 12a ) la rimunerazione in caso di cancellazione si applica anche per la rinuncia a:
    1. tracce attribuite in via provvisoria, se tale attribuzione è avvenuta da almeno cinque giorni lavorativi;
    2. 3 tracce ordinate, se l’ordinazione provoca conflitti per gli utenti e il competente servizio di assegnazione delle tracce ne ha informato gli utenti interessati da almeno cinque giorni lavorativi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4225).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3277).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 46).

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