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Art. 28

741.621SDRFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
  2. Il Dipartimento può emanare istruzioni per l’applicazione della presente ordinanza.

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