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Art. 25

741.621SDRFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Le autorità cantonali assicurano l’applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.
  2. Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall’ordinanza del 28 marzo 20071sul controllo della circolazione stradale.2
  3. All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l’approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.3 3bis. ** L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità competente ai sensi dell’ADR per l’immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20124sui mezzi di contenimento per merci pericolose.5
  4. In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)6, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.

Footnotes

  1. RS 741.013

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).

  4. RS 930.111.4

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537).

  6. RS 741.41

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