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Art. 13

741.621SDRFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari. L’elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell’appendice 3 della presente ordinanza.
  2. I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr1) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell’appendice 2 della presente ordinanza.2 2bis. Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali: a. dall’USTRA quando di tratta di strade nazionali; b. dall’autorità cantonale, d’intesa con l’USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.3
  3. Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all’obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.

Footnotes

  1. RS 741.21

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

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