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Allegato 1bis

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale

(art. 5b cpv. 1 lett. b e 5f cpv. 1 lett. a)

Requisiti per i medici di livello 1

I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:

  1. conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle predette visite di controllo (LCStr, OCCS1, ONC2, OAC, disposizioni d’esecuzione cantonali);
  2. conoscenza delle procedure amministrative tra l’autorità cantonale e il medico preposto;
  3. conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse accompagnate da un medico per verificare l’idoneità alla guida nonché della relativa procedura;
  4. conoscenza della procedura relativa all’esecuzione della visita;
  5. capacità di valutare l’idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (allegato 1) nei singoli gruppi diagnostici e rilevamento di un’assunzione di sostanze problematiche;
  6. conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età e capacità di valutare l’idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
  7. conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l’idoneità alla guida in presenza di diabete mellito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle;
  8. conoscenza delle condizioni che l’autorità cantonale può imporre;
  9. capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (allegato 3 OAC).

Footnotes

  1. RS 741.013

  2. RS 741.11

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