(art. 5b cpv. 1 lett. b e 5f cpv. 1 lett. a)
Requisiti per i medici di livello 1
I medici che effettuano visite di controllo di idoneità alla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età (art. 27 cpv. 1 lett. b) devono disporre delle seguenti conoscenze e competenze:
- conoscenza e comprensione delle basi giuridiche pertinenti ai fini delle predette visite di controllo (LCStr, OCCS1, ONC2, OAC, disposizioni d’esecuzione cantonali);
- conoscenza delle procedure amministrative tra l’autorità cantonale e il medico preposto;
- conoscenza delle indicazioni concernenti gli accertamenti medici di idoneità alla guida, gli esami supplementari e le corse accompagnate da un medico per verificare l’idoneità alla guida nonché della relativa procedura;
- conoscenza della procedura relativa all’esecuzione della visita;
- capacità di valutare l’idoneità alla guida in base ai requisiti medici minimi (allegato 1) nei singoli gruppi diagnostici e rilevamento di un’assunzione di sostanze problematiche;
- conoscenza delle limitazioni e malattie con ripercussioni sulla guida di persone che hanno superato i 75 anni di età e capacità di valutare l’idoneità alla guida, in particolare in presenza di deficit cognitivi;
- conoscenza delle diverse direttive mediche delle associazioni professionali (ad es. Direttive concernenti l’idoneità alla guida in presenza di diabete mellito della Società Svizzera di Endocrinologia e di Diabetologia) e capacità di applicarle;
- conoscenza delle condizioni che l’autorità cantonale può imporre;
- capacità di trasmettere correttamente le informazioni alle autorità cantonali (allegato 3 OAC).