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Art. 68a

741.51OACFederal Council Ordinance1 gen 1977Fonte originale
  1. Gli esperti della circolazione sono autorizzati a effettuare esami ufficiali di conducente o controlli ufficiali dei veicoli dopo aver concluso la formazione di cui all’articolo 66 e aver superato l’esame di cui all’articolo 67.
  2. Qualora abbiano superato un esame parziale di cui all’articolo 67 capoverso 1bis, possono effettuare autonomamente esami di conducente o controlli dei veicoli già durante la formazione, a condizione che:
    1. attraverso tale esame abbiano acquisito le competenze necessarie; e
    2. siano opportunamente assistiti da un formatore.

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